“[…] l’intervento urbanistico edilizio come tale non è parcellizzabile, nel senso che la legittimità di
un dato intervento di realizzazione di opere va apprezzata guardandolo nel suo complesso, e non
considerando separatamente le singole parti che lo compongono […].
Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2021, n. 8425
– in Riv. giur. dell’edilizia, 1, 2022, pag. 221