“[…] La Corte di cassazione, visti l’art. 134 Cost., la L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e la L.
11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, in riferimento agli artt.
2, 3 e 32 Cost. […]
Cass. civ., Sez. lav., 30 maggio 2022, n. 17441
– in Guida al diritto, 23, 2022, pag. 35.