“[…] In materia di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un
manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare di dare prova solo del fatto della
costruzione e di quello della violazione di distanze, mentre incombe sul convenuto, che deduca di
avere acquisito per usucapione […]
Cass. civ., Sez. II, 6 giugno 2022, n. 18021
– in Guida al diritto, 24, 2022, pag. 25.