“[…] Ai sensi dell’articolo 2, punti 1 bis e 6, della direttiva 97/67/CE, un’impresa deve essere
qualificata come “fornitore di un servizio postale”, quando essa svolge almeno uno dei servizi
(raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) elencati all’articolo 2, punto 1, della menzionata
direttiva e il servizio o i servizi […]
Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2022, n. 5893
in Guida al diritto, 30, 2022, pag. 98 e ss., con commento di Laura Biarella, L’impresa che non “fa solo trasporto” ha doveri informativi verso gli utenti.