“[…] Il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio-assenso’ risponde ad una valutazione legale tipica
in forza della quale l’inerzia ‘equivale’ a provvedimento di accoglimento (tale ricostruzione teorica
si lascia preferire rispetto alla tesi ‘attizia’ del silenzio, che appare una fictio non necessaria). Tale
equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al
medesimo regime dell’atto amministrativo […]
Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746
in Riv. giur. dell’edilizia, 4, 2022, pag. 1021 e ss.;
in Il Foro it., 9, 2022, pag. 426 e ss.