“[…] non opera in materia il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per
cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei
doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di
cui all’art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale “norma di chiusura”, consente,
mediante la L. n. 247 del 2012 […]
Cass. civ., Sez. Unite, 3 marzo 2022. n. 7073
– in Guida al diritto, 18, 2022, pag. 57.