“[…] l’attività del medico chirurgo non può essere limitata all’intervento di cui risulta essere stato
incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza con la compiutezza della sua prestazione e in
relazione alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il
doveroso “follow up” prescritto dai protocolli […]
Cass. civ., Sez. III, 29 aprile 2022, n. 13509
– in Guida al diritto, 18, 2022, pag. 26.