“[…] L’autonomizzazione “spinta” ed “assoluta” del requisito della “non conformità alle norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” – secondo l’interpretazione accolta
dal giudice di primo grado – quale presupposto da accertare con rigore ed in totale autonomia
rispetto al contenuto del vincolo, per escludere la sanabilità dell’opera condurrebbe proprio a
ritenere sanabili […]
Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6827
– in Riv. giur. dell’edilizia, 6, 2021, pag. 1916.