“[…] nel caso di specie […] l’impianto risulta integrato nella struttura sottostante mediante l’utilizzo
strumenti di raccordo costituiti da griglie metalliche.
Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che tale soluzione tecnica “non può ritenersi
soddisfare la condizione della necessaria presenza di elementi di raccordo richiesta proprio per il
caso in cui […] la superficie dei pannelli non coincida perfettamente con l’area del tetto, in quanto
per definizione una griglia è costituita […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 20 giugno 2022, n. 8258