“[…] una mera segnalazione alla Procura della Repubblica non determina alcun obbligo di
astensione, poiché se così fosse, risulterebbe sufficiente per l’interessato assolvere tale adempimento
per evitare un funzionario o un giudice non gradito” e che “identiche conclusioni valgono in relazione
a non meglio precisate pretese risarcitorie […]
C.g.a., Sez. giurisd., 22 giugno 2022, n. 751