“[…] il requisito della interclusione sussiste ancha quando il proprietario del fondo sia
comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in
quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio […].
Cass. civ., Sez. II, 6 ottobre 2021, n. 27084
– in Il Foro it., 2, 2022, pag. 678 e ss., con nota di C. Bona.