“[…] il Comune, nel “rivisitare” il procedimento espropriativo, avrebbe dovuto considerare che:
a) il vincolo preordinato all’esproprio era nel frattempo decaduto e non era stato reiterato;
b) anche la dichiarazione di pubblica utilità era scaduta e non era stata rinnovata;
c) inoltre e ciò che più conta, l’area era già stata irreversibilmente trasformata […]
Tar Veneto – Venezia, Sez. II, 6 giugno 2022, n. 928