“[…] All’Amministrazione è precluso di dedurre tramite impugnazione incidentale possibili vizi di
legittimità da cui sarebbe affetto il proprio provvedimento, oggetto di ricorso principale, mediante
un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato in funzione paralizzante
del ricorso principale […]
Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2021, n. 6324
– in Giurisprudenza italiana, 4, 2022, pag. 934 e ss., con commento di Paolo Patrito,
Inammissibilità del ricorso incidentale dell’Amministrazione avverso un proprio atto.