“[…]”in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle
indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti
inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti
sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a
fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti
principali rilevabili d’ufficio” […]
Cass. civ., Sez. Unite, 28 febbraio 2022, n. 6500
– in Guida al diritto, 12, 2022, pag. 19 e ss., con nota di M. De Felippis, Ctu, il consulente nominato
dal giudice può accertare i fatti per rispondere ai quesiti ma non quelli principali.