1. “[…] il Gestore è titolare del potere di sospensione di cui all’art. 21-quater l. n. 241/90 e tale
potere deve essere riferito anche al provvedimento di ammissione agli incentivi» […].
È stato altresì riconosciuto che «nel caso di erogazione di finanziamenti pubblici la finalità
preventiva e cautelare del potere [di sospensione, n.d.r.] ne giustifica l’esercizio anche in presenza
di una situazione di pericolo presunto […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 9 maggio 2022, n. 5775