“[…] il ritardo nel completamento dell’istruttoria non giustifica una sospensione disposta con
legge regionale di procedure autorizzative, alle quali spetta – secondo i principi statali – il
precipuo compito di valutare e contemperare in concreto tutti gli interessi coinvolti, compresi
quelli evocati dalla disposizione regionale impugnata […]
Corte Cost., 25 marzo 2022, n. 77