“[…] restano soggette alla giurisdizione statale, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z) cod. proc. amm., le controversie
aventi a oggetto l’impugnativa di atti […]
Cass. civ., Sez. Unite, 2 febbraio 2022, n. 3101
– in Guida al diritto, 14, 2022, pag. 41 e ss., con commento di Dario Lupo, Michele Rossetti e
Andrea Sirotti Gaudenzi, Controversie che assumono rilievo per l’ordinamento giuridico statale;
– in Il Foro it., 5, 2022, pag. 1762 e ss.