“[…] quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ad es., opposizione a decreto
ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione), la sua richiesta di rigetto dell’opposizione ha effetto
interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui
all’art. 2945 c.c., comma 2 […].
Cass. civ., Sez. III, 22 dicembre 2021, n. 41201
– in Giurisprudenza Italiana, 3, 2022, pag. 547 e ss., con commento a cura di Francesco Antonio
Genovese, Atti interruttivi della prescrizione nelle obbligazioni solidali passive.