“[…] La Provincia intimata […] omette di convocare la conferenza di servizio e di adottare l’atto
conclusivo sull’istanza della ricorrente sicché, in assenza di provvedimenti espressi, sussiste il
silenzio inadempimento.
Le carenze nell’organico di diritto dell’Ente se da un lato sono deducibili per escludere eventuali
responsabilità da ritardo nel compimento di atti di ufficio, dall’altro non valgono a giustificare il
protrarsi dell’inerzia […]
Tar Puglia – Bari, Sez. III, 21 aprile 2022, n. 538