1. “[…] al rappresentante unico viene attribuita dalla norma una diversa e maggiore valenza sia da
un punto di vista procedimentale sia sostanziale.
Da un lato, una volta nominato il rappresentante unico, le singole amministrazioni statali non
hanno possibilità di esprimere autonomamente la propria posizione nella conferenza dei servizi
(che è invece riservata al detto soggetto) […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 26 aprile 2022, n. 568, in Ambiente & sviluppo, n. 1/2024, p. 63: Nota a sentenza di A. Quaranta