Giuseppe Franchina, La responsabilità erariale dei soggetti privati: aspetti funzionali e tutela processuale, in Giurisprudenza italiana, 3, 2022, pag. 772 e ss.
ABSTRACT: La nozione di rapporto d’impiego (ex art. 28 Cost.) ai fini della configurazione della responsabilità erariale, è stata superata ad opera della scienza giuridica e della giurisprudenza, dalla nozione di rapporto di servizio. La giurisdizione della Corte dei Conti è, pertanto, opponibile (anche) nei confronti di soggetti privati che operano secondo norme di natura pubblicistica. Per costoro si applica il diverso criterio del collegamento funzionale tra la p.a. e il soggetto che ne persegue le finalità istituzionali, con denaro pubblico, mediante un’attività disciplinata, anche in tutto o in parte, da norme di diritto privato, sottoposti a vigilanza e controllo dell’ente pubblico, Ne emerge, come portato essenziale, che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato, sostanzialmente, dalla qualità del soggetto (che può essere un privato o un ente pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti.