1. “[…] la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere
discrezionale in base al quale l’Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le
misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo
perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare; le scelte così
operate, ampiamente discrezionali […]
Tar Lombardia – Milano, Sez. II, 18 ottobre 2021, n. 2264
– in Il Foro amm., 10, 2021, pag. 1496 e ss.