“[…] Il rispetto del requisito della conclusione dei lavori deve infatti essere valutato con esclusivo
riferimento alle norme tecniche all’epoca vigenti. Pertanto è solamente alla luce della Norma CEI
11-20 sopra detta che andava, e va, effettuata la verifica di conformità dell’intervento realizzato e
di conseguenza, la sua conclusione entro il 31 dicembre 2010 […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 1 aprile 2022, n. 3792