“[…] E’ nota la differenza tra i due istituti giuridici, ben colta anche dall’appellante che però ne ha
tratto una conclusione non condivisibile.
Si tratta di due decisioni che sottendono una valutazione del giudice ben diversa […].
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue
alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale […]
Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247