“[…] Nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura come una “vindicatio incertae
partis”, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di
prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato
dal principio “actore non probante reus absolvitur”
Cass. civ., Sez. III, 23 novembre 2021, n. 36246
– in Giurisprudenza italiana, 2, 2022, pag. 277 e ss., con commento a cura di Francesco Antonio
Genovese, Regolamento di confini e mappe catastali.