“[…] la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente,
qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di
una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze
specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza
o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza […]
Cass. civ., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 5231
– in Guida al Diritto, 8, 2022, pag. 60
– in Giurisprudenza italiana, 5, 2022, pag. 1048 e ss., con commento di Francesco Antonio Genovese, Danno risarcibile: la perdita di chance.