“[…] il Collegio ritiene che lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di
intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo sia
essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante ma anche per
valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della
prevenzione antimafia […]
Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 16 marzo 2022, n. 766