“[…] L’espressa qualificazione normativa rinvenibile nell’indicato della L. n. 168 del 2017, art. 1,
comma 2 (con la quale è stata regolamentata – come ritenuto in dottrina – un terzo ordinamento
civile della proprietà, ovvero quello della c.d. proprietà collettiva) comporta, quindi, che a detti
enti […] debba essere conferito il carattere giuridico di associazione privata […]
Cass. civ., Sez. Unite, 24 giugno 2020, n.12482
– in Studium iuris, 2, 2021, pag. 205