“[…] il giudizio non può dichiararsi interrotto ex art. 79 comma 2 c.p.a., non avendo il difensore
costituito di questi formulato, né a mezzo di apposita nota scritta (notificata alla controparte), né a
verbale in udienza (neppure all’ultima udienza pubblica del 25 gennaio 2022), apposita
dichiarazione dell’evento interruttivo, come invece previsto dall’art. 300 c.p.c. […]
Tar Puglia – Lecce, Sez. III, 24 febbraio 2022, n. 328